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1 - COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

 

 2 - COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

                    

 3 - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  L.N.D. e S.G.S.

Riportiamo dal C.U. le seguenti informazioni:

Calciatori impegnati come assistente arbitrale

Un calciatore impiegato come assistente arbitrale non può, per alcun motivo, prendere parte alla gara, viceversa, un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente.

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti ufficiali, le Società devono mettere a disposizione dell’arbitro, per lo svolgimento della funzione di assistente, un dirigente regolarmente tesserato, ai sensi dell’art. 37 comma 1 delle N.O.I.F., o un calciatore tesserato, del quale debbono essere indicati in distinta i completi dati anagrafici.

Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente a soggetti squalificati, inibiti, o comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della ara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

Ordine pubblico

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62,  commi 4 e 5 -  N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest’ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla  L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse società ospitate.

Tenuta di giuoco dei calciatori

In ragione dell’errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R.  si trascrivono, di seguito, le “Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4 delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori:

1) I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.

4) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica

5) L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l’inibizione a partecipare alla gara. L’arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara  per i provvedimenti dell’Organo competente.

Si richiama l’attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall’infrazione a questa norma.

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l’utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall’arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

Variazioni campi ed orari

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato almeno sette giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte sugli appositi moduli dalle società, timbrate e firmate dal Presidente.

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art.  26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

Elenco post-gara dei calciatori sostituiti - ammoniti - espulsi

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara  un modello sul quale vengono elencati - a cura dell'arbitro stesso - i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il diritto - dovere di chiedere copia del modello all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara .

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con consequenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell’arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le società presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori “giovani”, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro.

Si segnala, altresì, nell’interesse di ogni singola società, l’esigenza che le distinte di gara - conformi all’innovazione normativa della cosiddetta “panchina allungata”, siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell’indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d’ufficio.

Pronto A.I.A. Campionati 2007/08 - Mancanza Arbitro Designato

Si ricorda che con l’inizio dei Campionati è stato riattivato il servizio PRONTO A.I.A.

Le Società sono invitate, nel caso in cui 30 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio della gara, l’Arbitro non si fosse ancora presentato, a chiamare il «PRONTO A,I..A.

347/9667069

che provvederà ad inviare un Arbitro di riserva.